PONTE DI STELLEKINTANA MAMIRAPIRATRAASSOClAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
Associazione che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività di solidarietà, di beneficenza, di promozione e sensibilizzazione verso i temi della povertà, del disagio sociale, dell‘educazione, della sostenibilità ambientale, della convivenza pacifica tra i popoli.
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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE IL PONTE DI STELLE KINTANA MAMIRAPIRATRA
Organizzazione di Volontariato ODV
Adottato dall’Assemblea dei Soci in data 23 maggio 2021
e conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss. modificazioni.
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 - Denominazione-sede-durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “IL PONTE DI STELLE – KINTANA MAMIRAPIRATRA”, quest’ultima è un’espressione in lingua malgascia e letteralmente significa «STELLE SPLENDENTI», di seguito indicata anche come “Associazione” o soltanto “Il Ponte di Stelle”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ambivere. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Ambivere non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bergamo, ed intende operare anche su tutto l’ambito nazionale e in quello internazionale, con particolare attenzione al Madagascar .
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “IL PONTE DI STELLE KINTANA MAMIRAPIRATRA ODV” oppure “IL PONTE DI STELLE – KINTANA MAMIRAPIRATRA organizzazione di volontariato”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
Art.3 - Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, nè diretto nè indiretto. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere reivestiti, anno per anno, nell’attività istituzionale. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall'elettività e gratuità di tutte le cariche associative e dall‘obbligatorietà del rendiconto economico annuale.
Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. L’Associazione aderisce e si conforma allo Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori degli Enti e delle Organizzazioni cui aderisce.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività di solidarietà, di beneficenza, di promozione e sensibilizzazione verso i temi della povertà, del disagio sociale, dell‘educazione, della sostenibilità ambientale, della convivenza pacifica tra i popoli.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l‘Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, le seguenti attività:
5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art.4 – Raccolta di fondi
L’Associazione si avvale dello strumento della raccolta fondi, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Si considerano tali il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto stabilito dalle norme, di volta in volta vigenti.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.6 - Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
3. Gli associati hanno il dovere di:
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
Titolo IV
Organi sociali
Art.12 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti ancora iscritti nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
3. Il Segretario, qualora nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L’organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.23 - Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.24 - L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.25 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Titolo V
I libri sociali
Art.26 - Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.28 - Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
Art.29 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art.31 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Organizzazione di Volontariato ODV
Adottato dall’Assemblea dei Soci in data 23 maggio 2021
e conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss. modificazioni.
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 - Denominazione-sede-durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “IL PONTE DI STELLE – KINTANA MAMIRAPIRATRA”, quest’ultima è un’espressione in lingua malgascia e letteralmente significa «STELLE SPLENDENTI», di seguito indicata anche come “Associazione” o soltanto “Il Ponte di Stelle”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ambivere. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Ambivere non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bergamo, ed intende operare anche su tutto l’ambito nazionale e in quello internazionale, con particolare attenzione al Madagascar .
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “IL PONTE DI STELLE KINTANA MAMIRAPIRATRA ODV” oppure “IL PONTE DI STELLE – KINTANA MAMIRAPIRATRA organizzazione di volontariato”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
Art.3 - Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, nè diretto nè indiretto. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere reivestiti, anno per anno, nell’attività istituzionale. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della organizzazione, dall'elettività e gratuità di tutte le cariche associative e dall‘obbligatorietà del rendiconto economico annuale.
Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. L’Associazione aderisce e si conforma allo Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori degli Enti e delle Organizzazioni cui aderisce.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività di solidarietà, di beneficenza, di promozione e sensibilizzazione verso i temi della povertà, del disagio sociale, dell‘educazione, della sostenibilità ambientale, della convivenza pacifica tra i popoli.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l‘Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, le seguenti attività:
- attivare azioni e progetti tesi a promuovere la conoscenza della situazione di vita delle popolazioni del cosiddetto “Terzo Mondo” o di Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle del Madagascar;
- gestire e promuovere adozioni a distanza di minori o famiglie con particolari bisogni, di volta in volta segnalati da Enti e Organizzazioni con cui l’Associazione collabora;
- promuovere in modo diretto e attivo la conoscenza e la presa in carico delle condizioni di vita delle popolazioni del Madagascar, attraverso l’organizzazione di viaggi e scambi con le comunità malgasce;
- organizzare eventi ed attività di sensibilizzazione alla solidarietà verso le povertà, materiali, sociali, educative, vicine e lontane;
- sviluppare attività a sostegno degli enti locali, delle parrocchie o di altre associazioni promovendo, in collaborazione con essi, la valorizzazione di luoghi, iniziative, tradizioni, ecc…, legati ai temi dell'educazione, della solidarietà, della promozione sociale;
- promuovere e sviluppare progetti a sostegno di minori, anche svantaggiati e in particolari condizioni di fragilità, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- promuovere, organizzare e gestire servizi educativi, culturali e ricreativi, di sostegno alle funzioni educative familiari;
- promuovere progetti, servizi e iniziative di sostegno, sensibilizzazione e formazione delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- organizzare corsi e percorsi di formazione rivolti ad adulti con funzioni educative.
5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art.4 – Raccolta di fondi
L’Associazione si avvale dello strumento della raccolta fondi, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Si considerano tali il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto stabilito dalle norme, di volta in volta vigenti.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.6 - Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
Titolo IV
Organi sociali
Art.12 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- l’organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti ancora iscritti nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- eleggere il Presidente e uno o più Vicepresidenti;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
3. Il Segretario, qualora nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L’organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.23 - Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.24 - L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.25 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Titolo V
I libri sociali
Art.26 - Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.28 - Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.29 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art.31 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.